L'anno di prova deve essere effettuato per tutti nel posto assegnato per almeno 180 giorni di servizio per i docenti e 3 mesi per il personale ATA: è possibile la proroga di un anno qualora per svariati motivi non si prende servizio o non si compiono i 180 giorni. L'anno di formazione necessita di una frequenza di lezioni, la presenza di un tutor e la relativa relazione di fine anno.
Comunque, al fine di semplificare il più possibile la normativa, ricordiamo qui di seguito tutti i casi che possono verificarsi:
- docenti immessi in ruolo per la prima volta, sia per effetto d'inclusione Gae, sia per superamento di concorso ordinario: devono fare sia l'anno di formazione che l'anno di prova.
- docenti immessi in ruolo, ma già di ruolo in altro ordine di scuola (passaggio di ruolo): devono fare solo l'anno di prova, avendo fatto l'anno di formazione già al momento dell'ingresso nel precedente ruolo.
- nei casi di passaggi di cattedra non è richiesto l'anno di prova né, ovviamente, l'anno di formazione.
(nota ministeriale prot. n.196 del 3/2/06 che chiarisce definitivamente quale personale docente è tenuto a fare l'anno di formazione)
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