- CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE – MODELLO DI RICHIESTA
Come è noto, l’art. 24, comma 3, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 (G.U. n. 300 del 27/12/2011 – S.O. n. 276), il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge suddetto (6/12/2011), ai fini del diritto all’accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Ad ogni buon fine, si riportano, di seguito, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. sopraccitato:
Tipologia Età Servizio Precisazioni
- quota 96 60 36 Sia per gli uomini
61 35 che per le donne
- compiuto 40 ennio A prescindere età anagrafica
- vecchiaia 65 uomini 20anni
61 donne 20 anni* * 15 se in servizio al 31/12/92
IL RELATIVO MODELLO DI RICHIESTA E’ DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DEL SINDACATO SNALS
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, (( salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; )) b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
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